Case di cura

Case di cura

Le prestazioni finanziate per le case di riposo e di cura vengono suddivise in prestazioni a carico delle casse malati (settore cure) e prestazioni non a loro carico. Queste ultime comprendono tutte le prestazioni dell’istituto fornite anche da un «normale» albergo (settore pensione) e le prestazioni del personale sanitario che non vengono assunte dalle assicurazioni malattie, come animazione, attività sociali ecc. (settore assistenza). A differenza dei costi delle cure, in Svizzera i costi delle altre prestazioni (pensione e assistenza) nelle case di riposo e di cura sono completamente a carico degli ospiti.

Dall’introduzione del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure nel 2011, il finanziamento dei costi delle cure viene disciplinato in modo uniforme in tutta la Svizzera. Gli assicuratori malattia si assumono un importo fisso stabilito in base al livello dei bisogni di cure degli ospiti (attualmente si tratta di un importo massimo giornaliero di 115.20 franchi). Agli ospiti può essere addebitata una quota pari al massimo al 20 per cento di tale importo, ossia 23.00 franchi al giorno (il 20 % di 115.20 franchi). Spetta ai Cantoni disciplinare il finanziamento dei costi delle cure che superano tale cifra: molti hanno stabilito tassi massimi (i cosiddetti costi standard). Tuttavia, si delinea la tendenza a far rientrare sotto altri settori (pensione, assistenza) e a far ricadere sugli ospiti i costi delle cure che superano tali tassi. Ciò viola la partecipazione massima degli ospiti alle cure stabilita per legge.

A luglio 2018 il Tribunale federale si è espresso in merito a un caso nel Cantone di San Gallo relativo al finanziamento dei costi residui tramite tassi massimi cantonali (9C_446/2017). La sentenza sottolinea che tali costi devono essere completamente coperti da fondi pubblici. Ai Cantoni è concesso di adempiere all’obbligo di coprire i costi residui fissando tassi massimi; se però nel singolo caso non si arrivasse a coprire i costi, tali tassi si rivelerebbero incompatibili con le disposizioni della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Inoltre i Cantoni sono tenuti a far rispettare le direttive sulla trasparenza dei costi per le cure secondo la LAMal.

La Sorveglianza dei prezzi si adopera affinché per la partecipazione degli assicurati ai costi delle cure sia rispettato il limite massimo di 23.00 franchi. Inoltre, secondo la Sorveglianza dei prezzi è necessario intervenire in modo urgente per quanto concerne l’attuazione del finanziamento delle cure a favore di coloro che ne necessitano e secondo quanto stabilito dal legislatore nei seguenti punti rimasti in sospeso: la creazione di un sistema unitario a livello nazionale per l’accertamento del bisogno di cure, una distinzione più chiara sotto il profilo dei costi tra le cure che rientrano nell’ambito della LAMal e i servizi di assistenza e infine l’elaborazione di una contabilità analitica di buona qualità.

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